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STATUTO DELLA PROLOCO DI SALICE TERME
Art.
1
COSTITUZIONE E SEDE
Ai
sensi della Legge della Regione Lombardia n. 16/2001 è costituita
l'associazione senza fini di lucro denominata "Pro Loco di Salice Terme"
con sede in Salice Terme, comune di Godiasco (Pv), via Diviani, 13, e
l'eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.
ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
2.1 La
Pro Loco di Salice Terme (di seguito denominata Pro Loco) riunisce in
associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo
sviluppo turistico, termale, culturale, ambientale, sociale, storico,
artistico del territorio di Salice Terme, promuove tutte quelle azioni
atte ad una maggiore diffusione della “cultura dell’accoglienza” e
svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l’edizione di
pubblicazioni e periodici.
2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione
ed utilità sociale.
ART. 3
FINALITÀ
La Pro Loco, operando nell’ambito dei principi di cui all’art. 2 del
presente Statuto, intende perseguire le seguenti finalità:
a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località,
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico
della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le
bellezze naturali nonché il patrimonio storico monumentale ed
ambientale;
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti
Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli
pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche,
gestione di servizi, vendita di oggetti promozionali, nonché iniziative
di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di
monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il
soggiorno dei turisti;
c. sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività
alberghiera ed extra alberghiera;
e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali
(interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a
garantirne la più larga funzionalità;
f. curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con
l’apertura di appositi uffici;
g. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione della località (proposte
turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di
spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei
minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della
comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche
di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per
gruppi scolastici).
ART. 4
Al fine di perseguire le finalità previste dall’art. n.3, la Pro Loco:
a) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo e di altre forme legali esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o
specializzare l'attività da essa svolta;
b) promuove la costituzione di comitati, associazioni o società, anche
di capitali, o assume partecipazioni ed interessenze in quote anche
azionarie, in imprese o società costituite o costituende, aventi oggetto
analogo, connesso o affine al proprio.
ART. 5
SOCI
5.1 L'iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti
nel Comune ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento
delle finalità previste dal presente statuto.
5.2 I soci si distinguono in:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Sostenitori;
d. Soci Benemeriti;
e. Soci Onorari;
5.3 Sono Soci Fondatori coloro che si sono fattivamente adoperati per la
costituzione dell’Associazione. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco
generale dei Soci.
5.4 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci
tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie
(villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all’attività
dell’Associazione.
5.5 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria,
erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
5.6 Sono Soci Benemeriti le persone che vengono denominate tali dal
Consiglio di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione.
5.7 Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali
dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro
Loco.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
6.1 I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori devono versare la quota
associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal
pagamento della quota annuale. La quota associativa è intrasmissibile e
non rivalutabile.
6.2 I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, purché maggiorenni al
momento dell’assemblea, hanno diritto:
a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c. di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti della Pro Loco;
6.3 I Soci hanno il dovere di:
a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b. versare nei termini la quota sociale;
c. non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
ART. 7
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
7.1 L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco a seguito del versamento della quota
associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
7.2 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per
indegnità.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora intervengano gravi motivi,
potrà inoltre radiare il Socio.
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi della Pro Loco:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
ART. 9
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
9.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
9.2 Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della
quota associativa versata.
9.3 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione
delle finalità sociali.
9.4 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli Fondatori,
Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale
dell’anno in cui si svolge l’Assemblea).
9.5 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie
che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in
sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di
assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il
Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un
Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
9.6 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le
decisioni di sua competenza: delibera sul conto consuntivo dell’anno
precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di
attività e sulle proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata di
norma entro il mese di giugno e comunque non oltre i 30 giorni
successivi. L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione,
previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine
del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il
versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno
fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima
della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta
o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L’Assemblea
ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di
almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo,
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera
con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
9.7 L’Assemblea straordinaria è convocata:
a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del
Consiglio;
c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d. per le modifiche del presente Statuto;
e. per lo scioglimento dell’Associazione.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data l’ora e
l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola
con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno
fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima
della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta
o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la
partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da
indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
partecipanti e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
9.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia
ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall’affissione con
modalità idonee a portarli a conoscenza degli Associati.
9.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria
con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
9.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere
redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 10
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri
tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che
comunque non sia inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).
10.2 L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio di
Amministrazione.
10.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica
convocazione, possibilmente una volta al mese, e comunque ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo
dei componenti il Consiglio stesso.
10.5 Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio,
salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a
darne avviso ai diretti interessati a mezzo del normale servizio
postale.
10.6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive
senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale provvede alla
surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
10.7 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i
Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i
risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non
vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una
nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio di
Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.
Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio di
Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci,
l’intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il
Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire
l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio di
Amministrazione;
10.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
di almeno la metà più uno dei facenti parte dei membri del Consiglio di
Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10.9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la
gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità
sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in
modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di
Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del
bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura
del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
10.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.
10.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta
dal Consiglio stesso.
ART. 11
IL PRESIDENTE
11.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio di
Amministrazione nella sua prima riunione con votazione a scrutinio
segreto.
11.2 Il Vice Presidente (o i due Vice Presidenti), il Tesoriere ed il
Segretario sono pure nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo
interno.
11.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del
Consiglio di Amministrazione. Può essere riconfermato. La carica è
gratuita.
11.4 In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal
Consiglio di Amministrazione che provvederà all’elezione di un nuovo
Presidente.
11.5 Il Presidente ha la responsabilità dell’Amministrazione
dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio,
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei
Soci.
11.6 E’ assistito dal Segretario.
11.7 Il Presidente che in corso di mandato intenda rinunciare al proprio
incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al
Consiglio di Amministrazione che si esprimerà, a maggioranza, circa
l'accettazione o meno delle dimissioni stesse. Detta rinuncia ha
comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte
dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e
conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la
documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni
economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di
competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte
le incombenze di ordinaria amministrazione.
11.8 Quanto previsto dal comma precedente si estende anche al vice
presidente, al tesoriere e al segretario del Consiglio di
Amministrazione.
ART.12
IL VICE PRESIDENTE
12.1 Il Vice Presidente o i due Vice Presidenti (i quali in tal caso
operano congiuntamente), eletto/i dal Consiglio di Amministrazione nel
suo seno, sostituisce/sostituiscono il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle
proprie funzioni.
ART. 13
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
13.1 Il Segretario assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i
verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della
documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione
delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
13.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta
di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e
finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri
sociali.
13.3 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le
relative registrazioni.
13.4 E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti,
a votazione segreta, ogni tre anni, dall’Assemblea dei Soci.
14.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare
periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità
sociale.
14.3 I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione ed in tal caso possono esprimere la
loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di
voto.
14.4 I Revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
ART. 15
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a
votazione segreta e di norma ogni anno, dall’Assemblea dei Soci.
15.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme
statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
ART. 16
IL PRESIDENTE ONORARIO
16.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per
eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
16.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di
Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con
altri Enti.
ART. 17
ENTRATE E SPESE
17.1 Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla
propria attività sono:
1. quote sociali;
2. contributi di Enti Pubblici o Privati;
3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od
occasionali.
17.2 Tutte le entrate e le spese sono utilizzate per il raggiungimento
delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non
possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il
Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rimborsi delle spese
sostenute e documentate.
ART. 18
RENDICONTO
18.1 L’Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e
finanziario predisposto e redatto dal Presidente e dal Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco.
18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e
di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
18.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la
visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 19
SCIOGLIMENTO
19.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso
dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che
in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e
la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti
presenti.
19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di
tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno
devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate
ad opere di valorizzazione turistica di Salice Terme come previsto
dall’art. 2.1 del presente Statuto.
19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente
di Enti pubblici saranno devoluti al Comune di Godiasco.
ART. 20
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile.
Salice Terme 19 Agosto 2002
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