STATUTO DELLA PROLOCO DI SALICE TERME
 

Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi della Legge della Regione Lombardia n. 16/2001 è costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Pro Loco di Salice Terme" con sede in Salice Terme, comune di Godiasco (Pv), via Diviani, 13, e l'eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.
 

ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI

2.1 La Pro Loco di Salice Terme (di seguito denominata Pro Loco) riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, termale, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio di Salice Terme, promuove tutte quelle azioni atte ad una maggiore diffusione della “cultura dell’accoglienza” e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.
2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.
 

ART. 3
FINALITÀ

La Pro Loco, operando nell’ambito dei principi di cui all’art. 2 del presente Statuto, intende perseguire le seguenti finalità:
a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico monumentale ed ambientale;
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, gestione di servizi, vendita di oggetti promozionali, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
c. sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f. curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
g. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

ART. 4

Al fine di perseguire le finalità previste dall’art. n.3, la Pro Loco:

   a)
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altre forme legali esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
   b) promuove la costituzione di comitati, associazioni o società, anche di capitali, o assume partecipazioni ed interessenze in quote anche azionarie, in imprese o società costituite o costituende, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio.

ART. 5
SOCI

5.1 L'iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.
5.2 I soci si distinguono in:

a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Sostenitori;
d. Soci Benemeriti;
e. Soci Onorari;

5.3 Sono Soci Fondatori coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell’Associazione. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci.
5.4 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all’attività dell’Associazione.
5.5 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
5.6 Sono Soci Benemeriti le persone che vengono denominate tali dal Consiglio di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
5.7 Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.2 I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto:
   a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
   b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
   c. di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
6.3 I Soci hanno il dovere di:
   a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
   b. versare nei termini la quota sociale;
   c. non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 7
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1 L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.2 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.

ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Pro Loco:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

ART. 9
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
9.2 Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
9.3 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
9.4 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli Fondatori, Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea).
9.5 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
9.6 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza: delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata di norma entro il mese di giugno e comunque non oltre i 30 giorni successivi. L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
9.7 L’Assemblea straordinaria è convocata:
  a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
  b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
  c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
  d. per le modifiche del presente Statuto;
  e. per lo scioglimento dell’Associazione.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data l’ora e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
9.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli Associati.
9.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
9.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 10
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).
10.2 L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio di Amministrazione.
10.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
10.5 Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati a mezzo del normale servizio postale.
10.6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
10.7 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
10.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei facenti parte dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10.9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
10.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.
10.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 11
IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
11.2 Il Vice Presidente (o i due Vice Presidenti), il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.
11.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
11.4 In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
11.5 Il Presidente ha la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci.
11.6 E’ assistito dal Segretario.
11.7 Il Presidente che in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà, a maggioranza, circa l'accettazione o meno delle dimissioni stesse. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.
11.8 Quanto previsto dal comma precedente si estende anche al vice presidente, al tesoriere e al segretario del Consiglio di Amministrazione.

ART.12
IL VICE PRESIDENTE

12.1 Il Vice Presidente o i due Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente), eletto/i dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce/sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 13
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

13.1 Il Segretario assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
13.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
13.3 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
13.4 E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall’Assemblea dei Soci.
14.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
14.3 I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
14.4 I Revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 15
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta e di norma ogni anno, dall’Assemblea dei Soci.
15.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

ART. 16
IL PRESIDENTE ONORARIO

16.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
16.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 17
ENTRATE E SPESE

17.1 Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
   1. quote sociali;
   2. contributi di Enti Pubblici o Privati;
   3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.
17.2 Tutte le entrate e le spese sono utilizzate per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART. 18
RENDICONTO

18.1 L’Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.
18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
18.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 19
SCIOGLIMENTO

19.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.
19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica di Salice Terme come previsto dall’art. 2.1 del presente Statuto.
19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune di Godiasco.

ART. 20
NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.




Salice Terme 19 Agosto 2002
 

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